D.Lgs. 81/08 formazione dei lavoratori

LA FORMAZIONE NEL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI

L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei lavoratori, dirigenti e preposti ai sensi dell’art. 37 del ED.Lgs. n 81/2008.

 

Titolo conseguito: Attestato di frequenza

L’attestato di frequenza verrà rilasciato solo a coloro che avranno partecipato almeno al 90% delle ore previste.

Contenuti formativi: 

La Durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore che deve essere dedicata ad una parte di carattere generale i cui contenuti devono essere:

Oltre a questo modulo di carattere generale si deve poi organizzare una “formazione specifica” la cui durata minima varia in funzione della classe di rischio che deve essere rispettivamente 4, 8 oppure 12 ore per le attività a basso, medio oppure alto rischio. Questa formazione dovrà poi essere periodicamente ripetuta.

Per le attività:

·         basso rischio  4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica;

·         medio rischio 4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica;

·         alto rischio quattro ore di formazione generale +12 di formazione specifica.

 Durata del corso base: 4 ore

 Verifica: Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.